Secondo quanto disposti dalla legge italiana in materia di Antiriciclaggio, oggi si parla anche di criptovalute. Queste fino a poco tempo fa non erano mai state menzionate.

Dal 4 Luglio 2017, infatti, l’Italia sarà il primo paese europeo in cui opererà la figura del cambiavalute virtuale.

Ma di cosa si tratta?

Si tratta ovviamente del mercato emergente delle cripto valute, ovvero delle valute digitali che non possono essere stampate e che non sono proprietà di nessuna banca. Esse per altro sono anche prodotte in misura imitata.

Sappiamo bene che il mercato delle criptovalute continua a svilupparsi, alternando momenti di forte espansione ad altri di recessione.

Anche in merito a questo le autorità italiane ed europee hanno legiferato la materia ponendo delle regole ben precise alle valute virtuali.

La IV Direttiva antiriciclaggio che è stata introdotta in Italia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a seguito del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, entrerà in vigore il 4 luglio 2017.

Tale decreto prevede delle conseguenze anche per coloro che operano con le criptovalute nel nostro paese.

Uno degli aspetti fondamentali di questa legge è la definizione della figura del Cambiavalute Virtuale.

Una decisione che è stata presa in netto anticipo rispetto alle disposizioni approvate dalla proposta di modifica della IV Direttiva europea, la quale passerà attraverso una discussione plenaria entro la fine di ottobre 2017.

In questo modo si rendono gli exchanger soggetti destinatari delle normative antiriciclaggio.

Criptovalute: normativa antiriciclaggio

Criptovalute: normativa antiriciclaggio

Cosa prevede la normativa?

Secondo quanto definito dall’art. 1 del D.Lgs. 231/2007 modificato dal D.Lgs. 90/2017, sono considerati come cambiavalute tutti coloro che sono prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.

Questi sono identificati come soggetti, persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, come:

  1. Servizi a titolo professionale;
  2. servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale;
  3. conversione da ovvero in valute aventi corso legale.

In sostanza il testo riporta tutti gli articoli della Direttiva antiriciclaggio che riguardano le criptovalute.

Essi essenzialmente contengono la definizione giuridica di valuta virtuale e di Cambiavalute Virtuali, alla quale si aggiunge una licenza e l’iscrizione in un registro apposito.

Il testo in breve contiene le modalità con cui i prestatori del servizio devono comunicare alle autorità la loro presenza sul territorio.

Fino ad oggi purtroppo o per fortuna le criptovalute non era prevista dalle normative. Ogni stato poteva legiferare in merito.

Tutti gli stati hanno dunque dato una loro interpretazione, spesso anche difformi tra loro.

Ecco dunque che la normativa anticiriclaggio italiana che entrerà in vigore il 04.07.2017 ha anticipato le tendenze europee, andando ad ampliare la norma.

Il provvedimento riguarda per il momento esclusivamente determinati attori dell’ecosistema delle criptovalute utili al fine di introdurre i presidi antiriciclaggio.

Tutti i nuovi fenomeni che sono apparsi hanno determinato nuove esigenze e aree di rischio. La norma invece pone dei limiti agli exchanger.

La possiamo dunque definire come una norma necessaria soprattutto per l’intersezione degli stessi con il mondo finanziario.

Se consideriamo che l’exchanger opera nel punto di congiunzione tra il mondo delle monete legali e il mondo delle criptovalute, scambiandole, allora è molto comprensibile il perché di questa norma, anche perché entra in contatto con il mondo finanziario tradizionale e le sue regole.

All’interno della norma antiriciclaggio, la definizione di valuta virtuale è molto chiara.

Molti paesi hanno invece applicato delle normative finanziarie agli exchanger come ad esempio Francia, Svezia, differenti.

L’Italia invece è stato il primo paese ad introduce la forma del cambiavalute virtuale.

Nonostante tutto, però ancora oggi, non esiste alcuna evidenza riguardo al mercato delle criptovalute e quello del riciclaggio.

Questo vuol dire che l’associazione criptovalute/attività illegali non è basta su fenomeni reali.

Non ci resta che augurarci dunque che tale normativa venga applicata tenendo in debita considerazione le particolarità delle cripto valute.

Questa questione è stata più volte sollevata anche in merito a delle osservazioni che sono state portate avanti  al dipartimento del tesoro ma che tutt’oggi giacciono sulla scrivania senza aver risposta.

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