Il 2019 porta in dote la MiFID II, la nuova Direttiva che impatterà sui mercati finanziari europei con l’obiettivo principale di far crescere la trasparenza e la tutela dei clienti. Ma che cosa succede con l’approdo della MiFID II? E quali sono le novità per i risparmiatori e per gli investitori?

Cerchiamo di riassumere i principali termini di riferimento di questa nuova normativa!

MiFID II: che cosa è?

La MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), è una direttiva sui mercati e sui strumenti finanziari che il legislatore comunitario ha previsto per poter garantire una maggiore protezione agli investitori, e portare una maggiore trasparenza nei mercati finanziari.

Come potrete intuire, denominandosi come “seconda” Direttiva, la MiFID II sta a indicare un’evoluzione rispetto alla precedente, e l’ultima tappa di un percorso lungo e piuttosto intricato iniziato nel lontano 1 novembre 2007, quando entra in vigore la MiFIDoriginale”, poi oggetto di revisione a partire dal 2010, quando la Commissione Europea lancia le consultazioni per rivedere la Direttiva.

Bisognerà poi attendere il 2011 per assistere alla formalizzazione della MiFID II, che sarà rivista parzialmente dalla nuova regolamentazione Mifir, e il 2014 per poter valutare l’adozione delle nuove regole da parte delle istituzioni europee. Più recentemente, nel 2015 l’Esma ha pubblicato le sue proposte per poter trasformare la legge in standard tecnici, ponendo così uno degli ultimi tasselli utili prima dell’entrata in vigore della MiFID II, rinviata più volte dall’Unione Euroepa fino alla nuova decorrenza del 3 gennaio 2018.

Che cosa prevede la MiFID II

La MiFID II apportare una serie di interessanti aggiornamenti rispetto a quanto già noto e apprezzabile con la MiFID. In particolare, viene assicurata una migliore trasparenza pre e post operazioni finanziarie eseguite, con nuovi schemi informativi soggetti ad essere inclusi in report e cronologie dettagliate, maggiori dati di controllo per l’adeguatezza dei dati, report giornalieri da inviarsi alle autorità nazionali competenti su tutti gli strumenti negoziati e sui prezzi quotati, e così via.

Da quanto sopra, si evince altresì che la MiFID II non va a sostituire e ad abbattere il quadro di impostazioni che era stato previsto dalla MiFID, ma va a integrarsi con la Direttiva originale, cui va riconosciuto il merito di aver creato un unico mercato finanziario in grado di competere con la profondità e con il maggiore dinamismo dei mercati finanziari USA, ponendo ad esempio fine al monopolio delle Borse valori, e riducendo i costi complessivi di negoziazione per i trader.

Tuttavia, nonostante i meriti che era possibile riconoscere alla MiFID, la Direttiva originale mostrò ben presto il fianco a diversi aspetti critici. D’altronde, il suo arrivo nel 2007 coincise con l’inizio della crisi finanziari, e gli anni successivi hanno esposto il provvedimento a numerose carenze.

Di qui, la necessità di procedere a una revisione ambiziosa, con obiettivi più strutturali, non legati solamente a una generica revisione delle regole, quanto a incidere con azioni specifiche sulle politiche del sistema finanziario.

MiFID II e trading online

Sulla base di quanto sopra, possiamo altresì ipotizzare che la MiFID II andrà ad impattare in misura decisiva anche nel mondo del trading online, obbligando ad esempio i broker a eseguire le operazioni su piattaforme regolamentate e “open”, limitando le offerte e la libertà nella scelta e nell’adozione degli algoritmi, che dovranno essere registrati presso gli enti di regolamentazione, e testati per poterli valutare con giusta congruità.

Decorrenza della MiFID II

La MiFID II è entrata in vigore il 3 gennaio 2018. Difficile pensare, a questo punto, che come avvenuto in passato possano esservi delle nuove proroghe: gli operatori finanziari da tempo erano al lavoro per poter istituire i richiesti report dei dati per adempiere alla Direttiva (i costi legati all’implementazione sono complessivamente ammontati a 700 milioni di euro) e per potersi allineare a tutte le richieste formulate.

Tra i vari adeguamenti alla nuova Direttiva, vi è anche la necessità di assoggettare a MiFID qualsiasi strumento con emittente europeo (al di là del luogo di quotazione), o ancora l’eliminazione della negoziazione via telefono, che ancora esiste ed è relativamente diffusa, per poter spostare tutti gli ordini sulle piattaforme di trading, corredate dai migliori strumenti di audit e di sorveglianza.

Insomma, tante novità, piccole innovazioni ma nessun stravolgimento: i broker si faranno trovare pronti?

 

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